Art. 7 OFiEle

Dispensa dall’obbligo di presentarsi personalmente

1 L’identità di una persona che chiede un certificato regolamentato può essere stabilita a distanza a condizione che un organismo di valutazione della conformità abbia confermato che il metodo di riconoscimento utilizzato fornisce una garanzia equivalente alla presenza di persona.
2 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono rilasciare certificati regolamentati nel quadro di un processo di verifica dell’identità tramite comunicazione audiovisiva in tempo reale conforme alle esigenze della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro. I certificati rilasciati in questo modo possono essere utilizzati soltanto nell’ambito delle relazioni tra i titolari e gli intermediari finanziari che ne hanno verificato l’identità.
3 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono basarsi sulla firma elettronica regolamentata e sul relativo certificato per:
  1. a. identificare la persona che richiede un certificato regolamentato per un’unità IDI che non è una persona fisica, a condizione che il potere di rappresentanza del richiedente sia iscritto nel registro di commercio o giustificato con una procura scritta;
  2. b. identificare la persona fisica senza qualità specifiche né potere di rappresentanza che richiede un certificato regolamentato per sé stessa.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo cantonale per i rappresentanti professionali di comunicare per via elettronica con le autorità (controllo astratto delle norme)
    · 03/12/2024 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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