Art. 60 LTF
Notificazione della sentenza
1 Il testo integrale della sentenza, con l’indicazione del nome dei giudici e del cancelliere, è notificato alle parti, all’autorità inferiore e a eventuali altri partecipanti al procedimento.
2 Se ha deliberato la sentenza oralmente, il Tribunale federale ne notifica senza indugio il dispositivo ai partecipanti.
3 Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
- a. la firma da utilizzare;
- b. il formato della decisione e dei relativi allegati;
- c. le modalità di trasmissione;
- d. il momento in cui la decisione è considerata notificata.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo cantonale per i rappresentanti professionali di comunicare per via elettronica con le autorità (controllo astratto delle norme)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Detenzione preventiva2 citazioni
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1 citazioni
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Richiesta1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.