Fatti

Il sig. [A.], nato nel 1981, ha denunciato alla Società di Assicurazioni Mobiliar SA (Mobiliar) una caduta dalle scale del 31 maggio 2014 come infortunio. La Mobiliar ha respinto la richiesta di prestazioni, in quanto non sussisteva un nesso causale tra l'evento infortunistico e la recidiva della ernia del disco diagnosticata. Il sig. [A.] ha presentato un ricorso via e-mail il 24 ottobre 2014 contro questa decisione. La Mobiliar non è entrata nel merito del ricorso, in quanto l'invio via e-mail non soddisfaceva i requisiti formali. Il tribunale cantonale e il Tribunale federale hanno confermato la decisione di non entrata in materia.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 frase 1 OPGA, i ricorsi presentati per iscritto devono essere firmati. Le e-mail non soddisfano questo requisito formale, in quanto non è presente una firma autografa o una firma elettronica qualificata. La LPGA non contiene disposizioni sul traffico elettronico, per cui per i ricorsi vige l'obbligo della firma.

Il Tribunale federale non vede nel rigoroso rispetto delle norme di forma un formalismo eccessivo. Sebbene vi sia in linea di principio il diritto che l'autorità respinga un atto con vizi di forma per consentirne il miglioramento, se il termine non è ancora scaduto, nel caso di specie il ricorrente aveva però…