Art. 55 LPGA
Regole particolari di procedura
1 Le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
1bis Il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa concernenti le relazioni elettroniche con le autorità si applichino anche per le procedure secondo la presente legge.
2 La procedura dinanzi a un’autorità federale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, salvo se si tratta di prestazioni, crediti e disposizioni concernenti il diritto delle assicurazioni sociali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Domanda di ricusazione337 citazioni
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2Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…315 citazioni
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3Consid. 1-4)225 citazioni
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4Art. 67 cpv. 1 PA combinato con l'art. 55 cpv. 1 LPGA116 citazioni
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5Art. 29 cpv. 2 Cost.: Accertamento dei fatti e rispetto del diritto di essere sentito nella procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali56 citazioni
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6Art. 19 PA in relazione con l'art. 57 cpv. 2 PC: Interpellazione sulle domande da sottoporre al perito medico nella procedura d'istruzione43 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Unfallversicherung (Taggeld, Rückforderung)55 citazioni
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Invalidenversicherung (Invalidenrente; Aufhebung)28 citazioni
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24 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.