Fatti
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e l'IV-Stelle Bern hanno avviato un procedimento per verificare l'invalidità di una persona. La persona interessata ha presentato la richiesta che le domande da rivolgere al perito le fossero comunicate preventivamente, in modo da poter esercitare i suoi diritti di partecipazione. L'autorità inferiore non ha preso in considerazione questa richiesta.
La ricorrente ha motivato la richiesta sostenendo che solo in questo modo può verificare se sia necessario un ulteriore parere, se il medico designato sia competente e se le domande previste siano idonee a eliminare le incertezze ancora esistenti.
Legge
Il tribunale ha stabilito che il procedimento assicurativo sociale è condotto sotto la giurisdizione del LPGA. L'art. 44 LPGA non regola la questione delle domande agli esperti, ma si riferisce all'applicazione analogica degli art. 37, 39-41 e 43-61 PC.
Il tribunale ha tuttavia deciso che l'art. 44 LPGA è definitivo per il procedimento assicurativo sociale in relazione ai diritti delle parti riguardo alle domande agli esperti e che la norma di cui all'art. 19 PA in combinato disposto con l'art. 57 comma 2 PC non trova applicazione.
Il tribunale ha anche stabilito che i…