Fatti

A., nata nel 1983, è stata impiegata presso la ditta X. AG dal 1° ottobre 2005 e pertanto assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni presso la SUVA. A seguito di un tamponamento del 4 settembre 2007 e di un incidente automobilistico dell'8 gennaio 2008, è rimasta ferita. La SUVA ha fornito il trattamento medico e l'indennità giornaliera. Con decisione del 3 febbraio 2010, la SUVA ha interrotto le indennità giornaliere erogate per le conseguenze dell'incidente dell'8 gennaio 2008 a partire dal 18 febbraio 2009 e ha richiesto il rimborso delle indennità giornaliere erogate dal 19 febbraio al 31 dicembre 2009 per un importo di Fr. 21'298.40.

Legge

L'istanza precedente ha ritenuto che la SUVA abbia disposto il rimborso principalmente sulla base dei risultati dell'osservazione dell'assicurata da parte del suo assicuratore di responsabilità civile e delle valutazioni mediche (di circondario) del dott. med. M. su tale base. Si tratta di nuovi fatti o mezzi di prova scoperti. Su questa base, l'assicurata non era più limitata nella sua capacità lavorativa dal punto di vista fisico a partire dal 10 febbraio 2009 al più tardi. I presupposti per una revisione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA sono pienamente soddisfatti, pertanto il rimborso disposto è legittimo.

Il Tribunale federale ha confermato la decisione dell'istanza precedente. Ha ritenuto che i rapporti di osservazione del 10 febbraio e del 6 marzo 2009, in combinazione con la valutazione del dott. med. M. del 21 dicembre 2009, contengano nuove conoscenze riguardanti la questione della capacità lavorativa a partire dal 19 febbraio 2009, che autorizzano la SUVA a richiedere il rimborso delle indennità giornaliere a partire da tale data. Infatti, sulla base di questi nuovi mezzi di prova o dei nuovi fatti in essi contenuti, l'assicurata, contrariamente alla precedente…