Art. 67 PA
1 La domanda di revisione dev’essere indirizzata per scritto all’autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso.
1bis Nel caso dell’articolo 66 cpv. 2 lett. d, la domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo l’articolo 44 CEDU è divenuta definitiva.
2 Dopo dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revisione può essere domandata soltanto in virtù dell’articolo 66 cpv. 1.
3 Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53: la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d’una nuova decisione del ricorso.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 67 cpv. 1 PA combinato con l'art. 55 cpv. 1 LPGA65 citazioni
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2Riconsiderazione di una decisione16 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Unfallversicherung (Taggeld, Rückforderung)51 citazioni
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42 citazioni
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26 citazioni
Ultime sentenze del TF
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