Fatti

Il presente caso riguarda la questione se la ricorrente abbia un'invalidità specifica per le prestazioni che le ha impedito di completare la prima formazione professionale per motivi psichici nel periodo da fine ottobre 1991 a gennaio 1996. Se questa domanda viene risposta in modo affermativo, ne conseguirebbe che la prima formazione professionale ora da recuperare debba essere qualificata come ritardata a causa dell'invalidità e che la relativa perdita di guadagno debba essere indennizzata dall'assicurazione invalidità con indennità giornaliere.

La ricorrente aveva interrotto il suo apprendistato nell'ottobre 1991 e aveva iniziato un'attività come aiuto solo nel gennaio 1996 dopo una riabilitazione dalla droga. La questione è se in questo periodo fosse impedita per motivi psichici dal completare la prima formazione professionale nel quadro consueto.

Legge

Il Tribunale federale afferma che nell'ambito dell'art. 4 cpv. 1 LAVS non conta la contemporaneità (contestualità), ma la causalità tra danno alla salute e incapacità lavorativa. Decisivo è se all'assicurato sorgano, per motivi di un danno alla salute permanente o di lunga durata, quindi per motivi di invalidità, costi aggiuntivi sostanziali per la prima formazione professionale.

Il Tribunale federale sottolinea che è irrilevante se la…