Fatti
Nell'ambito della verifica triennale delle condizioni di ammissione dei farmaci nell'elenco delle specialità farmaceutiche e dei farmaci confezionati con prezzi (Elenco delle specialità), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha informato la A. SA sulla verifica del farmaco B. Poiché B. non era in commercio in nessuno dei sei paesi di riferimento, l'economicità è stata valutata esclusivamente sulla base di un confronto terapeutico trasversale (CTT) con il farmaco C. Tenendo conto del nuovo prezzo di fabbrica di C. a partire dal 1° novembre 2013, il CTT ha dato luogo a un tasso di riduzione del 48,03%, applicato all'intera gamma di B.
La A. SA ha presentato ricorso contro la decisione dell'UFSP del 5 settembre 2013, che il Tribunale amministrativo federale ha respinto dopo un doppio scambio di scritti con decisione del 14 marzo 2016. Successivamente, la A. SA ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo federale e della decisione dell'UFSP.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il riferimento al prezzo di fabbrica del farmaco di confronto C. in vigore dal 1° novembre 2013 fosse legittimo.
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'interpretazione dell'art. 65d cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), secondo la quale nel CTT ci si deve basare sul prezzo di fabbrica previsto per il 1° novembre dell'anno di verifica del farmaco di confronto contemporaneamente verificato, è conforme al diritto federale. Ciò corrisponde all'obiettivo della verifica triennale delle condizioni di ammissione, affinché i farmaci nell'Elenco…