Fatti
Il 25 luglio 2006 e il 12 settembre 2002, A. e B. (ricorrenti) hanno stipulato con la società assicurativa X. AG (controparte del ricorso) contratti di assicurazione per il contenuto della casa e di responsabilità civile privata. I contratti facevano riferimento alle condizioni generali di contratto (CGC) della controparte del ricorso. Nel novembre 2006, la controparte del ricorso ha comunicato ai ricorrenti che, a causa di un ordine dell'Ufficio federale delle assicurazioni private, a partire dal 1° gennaio 2007 sarebbero stati applicati limiti di responsabilità più elevati, franchigie adeguate e tassi di premio più alti. I ricorrenti hanno quindi disdetto i contratti, il che la controparte del ricorso ha respinto, facendo riferimento all'esclusione del diritto di disdetta al punto 4, paragrafo 2, delle sue CGC. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che questa clausola è insolita e che i ricorrenti hanno diritto alla disdetta.Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato se il ricorso in materia civile fosse ammissibile. Lo ha ritenuto tale, in quanto si tratta di una questione giuridica di importanza fondamentale. Questa riguarda la questione se l'assicurato abbia diritto di disdire il contratto quando un'autorità federale prescrive una modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti di indennizzo o dell'ambito di copertura e l'impresa di assicurazione adegua di conseguenza il contratto.
Nel merito, il Tribunale federale ha affermato che il punto 4, paragrafo 2, delle CGC 2005 della controparte del ricorso, che esclude il diritto di disdetta degli assicurati in tali casi, deve essere qualificato come insolito. La controparte del ricorso non aveva…