Fatti

Arnold Müller ha subito un infortunio il 2 maggio 1976, per il quale l'Istituto Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA) con decisione del 22 novembre 1976 ha riconosciuto in linea di principio il suo obbligo di prestazione, ma ha ridotto le prestazioni pecuniarie del 50% ai sensi dell'art. 91 LAINF a causa di una predisposizione. La decisione è stata notificata al rappresentante dell'assicurato, l'Osservatore Svizzero, il 23 novembre 1976.

Il 24 maggio 1977, lo studio legale X. per conto di Arnold Müller ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo del Cantone di Lucerna contro la decisione di riduzione. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo, con decisione dell'8 luglio 1977, non è entrato nel merito del ricorso a causa del ritardo.

Contro questa decisione, Arnold Müller ha tempestivamente presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione di prima istanza e il rinvio per una valutazione nel merito.

Legge

Il Tribunale Federale delle Assicurazioni è giunto alla conclusione che la deduzione a contrario tratta dall'art. 20 cpv. 1 PA dalla prima istanza va oltre il testo di legge e non trova alcun sostegno. Non vi sono indizi che il legislatore federale abbia voluto stabilire un ordine che si discosti dalle norme del resto del…