Fatti
Gli aventi diritto di voto del Cantone di Zurigo hanno approvato il 15 marzo 1998 una modifica della legge sui giorni di riposo pubblici e sugli orari di vendita al dettaglio. Secondo questa, i "negozi situati in proprietà ferroviarie e nei relativi passaggi commerciali" possono rimanere aperti "nei giorni feriali e nei giorni di riposo pubblici dalle 6 alle 20" dal 1° giugno 1998.
Diversi aventi diritto di voto, addetti alle vendite e aziende commerciali hanno presentato un ricorso di diritto pubblico contro questa disposizione. Sostengono che questa regolamentazione violi, con riferimento al divieto federale di lavoro domenicale, l'art. 2 delle Disposizioni transitorie della Costituzione federale, nonché, a causa della conseguente disparità di trattamento dei commercianti, gli artt. 31 e 4 della Costituzione federale.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso di diritto pubblico. Le disposizioni cantonali sugli orari di apertura dei negozi servono esclusivamente a proteggere il riposo notturno e domenicale o i dipendenti non soggetti alla legge sul lavoro. Le due legislazioni perseguono obiettivi diversi e si applicano cumulativamente alle aziende soggette alla legge sul lavoro.
La possibilità di tenere aperti gli esercizi nei "centri di trasporto pubblico" al di fuori degli orari commerciali abituali si basa su motivi oggettivamente giustificati e inerenti al sistema, per cui la distorsione della concorrenza che…