Art. 18 LL
1 Il lavoro è vietato nell’intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l’articolo 19.
2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l’intervallo di 24 ore fissato nel cpv. 1 può essere anticipato o differito di un’ora al massimo.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Parità di trattamento dei concorrenti; orari d'apertura dei negozi nei "centri dei trasporti pubblici" di Zurigo6 citazioni
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Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni10/02/2014 · 13 citazioni de
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Sonntagsarbeit11 citazioni
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Arbeitszeitbewilligungen7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.