Art. 18 LL

1 Il lavoro è vietato nell’intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l’articolo 19.
2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l’intervallo di 24 ore fissato nel cpv. 1 può essere anticipato o differito di un’ora al massimo.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Parità di trattamento dei concorrenti; orari d'apertura dei negozi nei "centri dei trasporti pubblici" di Zurigo
    · 16/11/1999 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 18 cpv. 1, art. 19 e 21 LADI
    · 19/12/1995 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/02/2014 · 13 citazioni de
  • Sonntagsarbeit
    · 12/02/2014 · 11 citazioni de
  • Arbeitszeitbewilligungen
    · 26/03/2009 · 7 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.