Fatti
I coniugi W.N. e A.N. vivono in Svizzera. Il marito lavora nel Principato del Liechtenstein, mentre la moglie non è più attiva professionalmente dal 1° luglio 1986. La Cassa di compensazione del Cantone di San Gallo ha riscosso dalla moglie A.N. per l'anno 1997 contributi AVS/AI/IPG come non lavoratrice per un importo di Fr. 1'768.60, tenendo conto come reddito pensionistico della metà del reddito da lavoro realizzato dal marito nel Principato del Liechtenstein.
Il ricorso contro la decisione contributiva è stato respinto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la decisione.
Legge
Con la 10a revisione dell'AVS, l'esenzione precedente della moglie non lavoratrice dall'obbligo contributivo è stata abolita. Secondo il nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, la ricorrente sarebbe esente dall'obbligo contributivo solo se suo marito avesse versato per il periodo determinante almeno il doppio del contributo minimo all'AVS svizzera, il che qui non è il caso.
Il tribunale ha stabilito che la determinazione dei contributi in base al reddito pensionistico ai sensi dell'art. 28 OAVS è legittima. Il concetto di reddito pensionistico deve essere inteso nel senso più ampio, in modo che anche il reddito da lavoro del marito, nella misura in cui è soggetto all'obbligo contributivo di un'assicurazione sociale straniera,…