Fatti

I tre fratelli V. vivevano in Svizzera come rifugiati riconosciuti dal 1980. Nel 1987 furono condannati a pene detentive condizionali e a tre anni di espulsione dal Paese. Nel 1990 furono espulsi in Cecoslovacchia, poiché il loro status di rifugiato era cessato. Nel 1991 rientrarono illegalmente in Svizzera e richiesero assistenza sociale al Comune di X., che rifiutò. Il Consiglio di Stato del Cantone di Berna confermò il rifiuto del Comune, in quanto i fratelli V. avrebbero potuto presentare una domanda di reintegrazione della cittadinanza in Cecoslovacchia e lavorare lì.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che i ricorrenti possono invocare un diritto costituzionale non scritto alla sicurezza esistenziale, che si applica anche agli stranieri, indipendentemente dal loro status di soggiorno. Questo diritto è giustiziabile come pretesa minima, anche se la natura e l'entità delle prestazioni sono di competenza primaria dell'ente pubblico competente.

Il Consiglio di Stato non poteva negare ai ricorrenti l'assistenza con la motivazione che essi agivano in modo abusivo del diritto, rifiutandosi di presentare una domanda di reintegrazione della…