Fatti

Il Gran Consiglio del Cantone di Svitto ha parzialmente revisionato il 25 marzo 2015 la legge cantonale sulle elezioni e le votazioni. Tra l'altro, sono stati modificati i §§ 53 e 53a, che riguardano la tutela giuridica in relazione alle elezioni popolari cantonali. Cinque cittadini elettori del Cantone di Svitto hanno quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'abrogazione di queste disposizioni, in quanto non soddisferebbero i requisiti dell'art. 29a Cost. e dell'art. 88 LTF.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso, nella misura in cui è entrato nel merito. Esso ritiene che la regolamentazione del Cantone di Svitto, secondo la quale il ricorso al tribunale amministrativo cantonale è in linea di principio escluso contro le decisioni di opposizione del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio relative alle elezioni popolari cantonali, sia compatibile con l'art. 29a Cost. e l'art. 88 LTF, a condizione che il Consiglio di Stato o il Gran Consiglio riesamini la propria decisione o atto materiale tenendo conto delle obiezioni dei ricorrenti.

Tuttavia, nell'organizzazione e nello svolgimento delle elezioni cantonali sono coinvolte altre autorità subordinate al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato. Nella misura in cui vengono impugnati provvedimenti e decisioni di autorità comunali o cantonali subordinate nell'ambito di tali elezioni, l'esclusione del ricorso al tribunale amministrativo si rivela inammissibile. Lo stesso vale per l'impugnazione di atti materiali nell'ambito della preparazione e dello svolgimento delle elezioni cantonali che non possono essere attribuiti al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato.

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