Fatti
X. (moglie) e Y. (marito) vivono separati dal 1° ottobre 2001. Nell'ambito di un procedimento di protezione coniugale, la Vice-Presidenza del Tribunale di Weinfelden/TG ha ordinato con decisione del 16./17. settembre 2002 la separazione dei beni e ha obbligato [Y.] a versare degli alimenti a X.
Dal 20 dicembre 2002, su domanda di [Y.], è pendente presso il Tribunale distrettuale di Plessur/GR (foro del domicilio di [Y.]) un procedimento per la liquidazione del regime patrimoniale tra le parti.
Il 18 maggio 2004, X. ha depositato presso la Commissione del Tribunale distrettuale di Weinfelden la domanda di divorzio. Successivamente, [Y.] ha richiesto il trasferimento della domanda al Tribunale distrettuale di Plessur.
La Commissione del Tribunale distrettuale di Weinfelden ha trasferito la domanda di divorzio al Tribunale distrettuale di Plessur con decisione del 4./23. marzo 2005. Contro questa decisione di trasferimento, X. ha fatto ricorso al Tribunale cantonale di Turgovia, che ha respinto il ricorso con decisione del 30 maggio 2005.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se la decisione di trasferimento possa essere impugnata come decisione incidentale sulla competenza territoriale ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 OG. È giunto alla conclusione che il trasferimento della domanda ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 GestG ha un'incidenza diretta sulla competenza territoriale, in quanto il tribunale che dispone il trasferimento si dichiara incompetente, rendendo così impossibile alle parti l'azione presso un foro legale. La decisione di trasferimento deve quindi essere considerata una decisione incidentale sulla competenza territoriale, impugnabile con ricorso ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 OG.
Nel merito, il Tribunale federale ha esaminato se tra la domanda di liquidazione del regime patrimoniale e la domanda di divorzio sussista un nesso materiale. Lo ha affermato, in quanto l'esito della liquidazione del regime patrimoniale è…