Art. 68 OG
Spese ripetibili
1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2 La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3 Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4 Si applica per analogia l’articolo 66 capoversi 3 e 5.
5 Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell’esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall’autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l’importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l’autorità inferiore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione dell'unione coniugale, art. 169 e segg9 citazioni
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2Relazione tra il ricorso di diritto pubblico e il ricorso per nullità (art. 57 cpv. 5 e art. 74 OG)8 citazioni
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3Separazione8 citazioni
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4Possibilità d'impugnare tale decisione avanti il Tribunale federale7 citazioni
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5Ricorso per nullità, art. 68 cp. 1 lett. a OG7 citazioni
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6Collocamento di un tutelato in un istituto a richiesta del tutore (art. 406/421 c. 13 CC). 1. Ricevibilità del ricorso per nullità giusta l'art. 68 OG contro una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza di seconda…7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni27/08/2001 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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