Fatti
Con una sentenza del 16 dicembre 1964, il Tribunale matrimoniale del distretto di Neuchâtel ha pronunciato la separazione legale dei coniugi [C.] per una durata indeterminata e condannato il marito a versare alla moglie un assegno mensile di 750 franchi. Questa decisione è stata confermata in appello dal Tribunale cantonale di Neuchâtel l'8 marzo 1965. Il 9 ottobre 1968, la Sig.ra [C.] ha adito il Presidente del Tribunale del distretto di Neuchâtel con una richiesta di provvedimenti protettivi dell'unione coniugale, chiedendo che suo marito fosse condannato a pagarle un assegno di 1500 franchi al mese. Il Sig. [C.] ha concluso per l'irricevibilità di tale richiesta, in subordine per il suo rigetto, sostenendo che il giudice dei provvedimenti protettivi dell'unione coniugale non era competente a modificare l'assegno fissato dalla sentenza di separazione legale. Con ordinanza del 31 ottobre 1968, il Presidente del Tribunale del distretto di Neuchâtel ha modificato la sentenza di separazione legale e condannato il Sig. [C.] a pagare alla moglie un assegno mensile di 1150 franchi. Il Sig. [C.] ha proposto un ricorso in nullità contro tale ordinanza presso il Tribunale federale.Legge
1. Il ricorso in nullità previsto dall'art. 68 cpv. 1 lett. b LTF è ammissibile contro l'ordinanza di provvedimenti protettivi dell'unione coniugale, in quanto si tratta di una decisione emessa dalla ultima istanza cantonale. 2. a) Il giudice della separazione legale è competente a fissare gli assegni che il marito deve versare alla moglie separata legalmente, in virtù dell'art. 160 cpv. 2 CC. Quando è adito con conclusioni su questo punto, deve statuire nella sentenza che pronuncia la separazione legale. b) In caso di mutamento della situazione dei coniugi, tali assegni possono essere soppressi, ridotti o aumentati dal giudice, adito con un'azione di modifica della sentenza di separazione legale. La procedura dei provvedimenti protettivi dell'unione coniugale non è applicabile, in quanto mira a…