Art. 169 CC

Abitazione familiare

1 Un coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l’appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all’abitazione familiare.
2 Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Abitazione familiare (art. 145 e 169 CC). 1. Una censura relativa all'art. 169 CC può essere sollevata nella procedura di ricorso dopo il 1o gennaio 1988 anche se i tribunali cantonali che hanno deciso prima di tale dat…
    · 17/11/1988 · 23 citazioni Riassunto
  2. 2
    Alienazione dell'abitazione familiare. 1. Nozione di abitazione familiare e conseguenze del mancato consenso del coniuge non titolare dei diritti su di essa (consid. 2). 2. La disdetta dell'abitazione familiare da parte…
    · 03/11/1992 · 20 citazioni Riassunto
  3. 3
    Protezione dell'unione coniugale, art. 169 e segg
    · 10/12/1965 · 10 citazioni
  4. 4
    Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; pignoramento di cartelle ipotecarie gravanti l'abitazione familiare di proprietà della moglie; atto di cessione a titolo fiduciario non firmato dal marito
    · 10/11/2016 · 8 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 97 segg
    · 10/10/2003 · 8 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 72_II_55
    01/01/1946 · 7 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 24/06/2004 · 6 citazioni de
  • Eheschutz
    · 24/08/2012 · 3 citazioni de
  • 15/05/2012 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.