Art. 169 CC
Abitazione familiare
1 Un coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l’appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all’abitazione familiare.
2 Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Abitazione familiare (art. 145 e 169 CC). 1. Una censura relativa all'art. 169 CC può essere sollevata nella procedura di ricorso dopo il 1o gennaio 1988 anche se i tribunali cantonali che hanno deciso prima di tale dat…23 citazioni
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2Alienazione dell'abitazione familiare. 1. Nozione di abitazione familiare e conseguenze del mancato consenso del coniuge non titolare dei diritti su di essa (consid. 2). 2. La disdetta dell'abitazione familiare da parte…20 citazioni
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3Protezione dell'unione coniugale, art. 169 e segg10 citazioni
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4Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; pignoramento di cartelle ipotecarie gravanti l'abitazione familiare di proprietà della moglie; atto di cessione a titolo fiduciario non firmato dal marito8 citazioni
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5Art. 97 segg8 citazioni
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6DTF 72_II_557 citazioni01/01/1946 · 7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni24/06/2004 · 6 citazioni de
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Eheschutz3 citazioni
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3 citazioni15/05/2012 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.