Fatti
La A.-G. für Wohnungsbau, Zurigo, ha disdetto il contratto di locazione con il conduttore Josef Fochesato il 11 dicembre 1958, rispettando il termine di preavviso contrattuale di 3 mesi per la fine di marzo 1959. Il conduttore ha confermato la ricezione della disdetta, ma ha dichiarato di non accettarla. Pertanto, il 27 febbraio 1959 la locatrice ha presentato al Presidente del Tribunale Cantonale di Zugo la richiesta di emettere un ordine al conduttore di sgomberare l'appartamento entro il 1° aprile 1959.
Il Presidente del Tribunale Cantonale di Zugo ha respinto la richiesta il 7 marzo 1959, in quanto la locatrice aveva omesso di far rimuovere dal giudice l'opposizione del conduttore alla disdetta, come previsto dall'art. 147 del Codice di Procedura Civile del Cantone di Zugo. Il ricorso della locatrice contro questa decisione è stato respinto dalla Commissione di Giustizia del Cantone di Zugo con sentenza del 6 aprile 1959.
Nel frattempo, il conduttore aveva sgomberato l'appartamento il 1° aprile 1959.
Legge
Il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che la locatrice non aveva più un interesse meritevole di tutela all'annullamento della decisione impugnata, poiché il conduttore aveva già sgomberato l'appartamento e la richiesta originaria di sfratto era quindi divenuta priva di oggetto. Il Tribunale Federale ha inoltre ritenuto inammissibile un accertamento che la richiesta di sfratto fosse stata giustificata in quel…