Fatti
Urs [H.] era direttore della Banca X. di Lucerna, che al momento della sua morte si trovava in liquidazione. I suoi eredi hanno richiesto all'autorità di divisione l'apertura di un inventario pubblico. La Istituzione finanziaria [G.] ha quindi presentato richieste di crediti nei confronti dell'eredità di Urs H.
Gli eredi di Urs [H.] hanno quindi avviato un procedimento di intimazione ai sensi degli art. 333 e seguenti del Codice di procedura civile del Cantone di Lucerna (ZPO LU) contro la Istituzione finanziaria G. Il Tribunale distrettuale di Lucerna-Campagna e successivamente anche il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna hanno accolto l'azione di intimazione.
La Istituzione finanziaria [G.] ha quindi presentato un ricorso per nullità al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio del caso all'istanza precedente.
Legge
Il Tribunale federale afferma che il ricorso per nullità debba essere trattato eccezionalmente prima del ricorso di diritto pubblico, poiché l'illegittimità federale dell'azione di intimazione secondo il diritto processuale lucernese deve essere valutata nel ricorso per nullità.
Il Tribunale federale constata che l'azione di intimazione secondo il diritto lucernese costituisce una forma di azione dichiarativa negativa, la cui ammissibilità è valutata secondo il diritto…