Fatti
La Pensionskasse X. (la ricorrente) ha concluso un contratto di gestione di patrimonio con la Y. AG (la convenuta) il 2 maggio 1996. Il contratto prevedeva che la convenuta percepisse degli sconti sulle transazioni effettuate per conto della ricorrente. La ricorrente ha introdotto un'azione legale per ottenere la restituzione di questi sconti, che ammontano a 3'513'932,65 CHF e 118'673,66 CHF. Il tribunale cantonale ha accolto la richiesta, ma il tribunale d'appello ha annullato questa sentenza e respinto la richiesta.
La ricorrente ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, che ha parzialmente accolto il ricorso e annullato la sentenza del tribunale d'appello. Il Tribunale federale ha considerato che la convenuta non aveva provato che la ricorrente aveva validamente rinunciato alla restituzione degli sconti.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato le condizioni di una rinuncia valida del mandante alla restituzione degli sconti. Ha considerato che il mandante debba essere informato in modo completo e veritiero sugli sconti attesi e che il suo consenso debba essere espresso e informato. Il Tribunale federale ha anche esaminato le disposizioni del contratto di gestione di patrimonio e ha considerato che la clausola relativa agli sconti era nulla, poiché non rispettava le condizioni di una rinuncia valida.
Il Tribunale federale ha anche considerato che la convenuta non aveva provato che la ricorrente aveva conoscenza dei parametri di calcolo degli sconti e del loro importo…