Art. 400 CO
Rendiconto
1 Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato.
2 Deve inoltre gli interessi sulle somme, delle quali abbia ritardato il versamento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto di gestione patrimoniale; consegna di ristorni e provvigioni (finder's fees)78 citazioni
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2Contratto di gestione patrimoniale; consegna di ristorni; rinuncia alla pretesa di restituzione64 citazioni
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3Gestione patrimoniale effettuata da una banca; consegna delle indennità ricevute per la distribuzione di prodotti d'investimento60 citazioni
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4Contratto composto; obbligo di consegna e di rendiconto; documenti interni50 citazioni
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5Retrocessioni di parti di premi assicurativi al mandatario da parte di terzi; termine di prescrizione e dies a quo delle pretese di restituzione del mandante35 citazioni
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6Assunzione di prove a titolo cautelare; interesse degno di protezione (art. 158 cpv. 1 lett. b CPC); rendiconto (art. 400 cpv. 1 CO)25 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Anwaltshonorar26 citazioni
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Auftrag, Schuldanerkennung, Anwaltshonorar20 citazioni
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16 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.