Fatti
A. (il ricorrente) dispone di un portafoglio titoli presso la Banca X. AG (la convenuta). Dopo il decesso del padre, i titoli di quest'ultimo sono stati trasferiti sui depositi del ricorrente, della madre e della sorella, gestiti dalla convenuta nell'ambito di contratti di gestione patrimoniale. In questo contesto, la convenuta ha ricevuto da società legate al gruppo a cui appartiene, nonché da società esterne, commissioni di distribuzione (Bestandespflegekommissionen) per la commercializzazione di alcuni prodotti di investimento. Il ricorrente ha richiesto la restituzione di tali commissioni sulla base dell'art. 400 cpv. 1 CO.Legge
Il Tribunale federale ritiene che le commissioni di distribuzione versate dalle società appartenenti allo stesso gruppo della convenuta siano soggette all'obbligo di restituzione previsto dall'art. 400 cpv. 1 CO. Infatti, il fatto che la convenuta faccia parte dello stesso gruppo delle società che hanno versato tali commissioni non consente di escludere l'applicazione di tale disposizione. Sebbene il diritto dei gruppi societari tenga conto dell'unità economica del gruppo in alcuni ambiti, ciò non significa che i pagamenti intragruppo debbano essere considerati neutrali dal punto di vista economico ed esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 400 cpv. 1 CO. La convenuta, in qualità di gestore patrimoniale, era tenuta a investire i beni del ricorrente nell'esclusivo interesse di…