Fatti
Nel novembre 2006, la società A. Corporation (di seguito: A.) ha affidato alla banca B. un mandato di gestione discrezionale. La banca ha investito i beni di A. in due fondi di investimento, il cui unico obiettivo era raccogliere denaro per investirlo presso Bernard Madoff Investment Services (BMIS). Dopo la crisi finanziaria del 2008, il sistema di BMIS è crollato e la banca ha bloccato i beni di A. fino all'ammontare corrispondente agli asseriti profitti accreditati alla società.
Nell'aprile 2014, A. ha presentato una richiesta di prova anticipata, al fine di ottenere dalla banca documenti relativi agli esami e alle analisi dei rischi effettuati sugli investimenti nei "fondi Madoff", alle decisioni prese dagli organi della banca, alla corrispondenza interna e ai documenti relativi alle retrocessioni percepite dalla banca. Il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia del Cantone di Ginevra hanno respinto tale richiesta.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. contro la sentenza cantonale. Ha ritenuto che la richiesta di prova anticipata non fosse la via appropriata per far valere il diritto alla resa dei conti previsto dall'art. 400 cpv. 1 CO, che è una pretesa di diritto materiale e non una misura procedurale.
Infatti, il giudice investito di una richiesta di prova anticipata non emette una sentenza definitiva su un diritto materiale, ma esamina solo se il…