Fatti

La Banca X. SA (mandataria, ricorrente) e la Y. Ltd (mandante, controparte nel ricorso) avevano un rapporto commerciale caratterizzato da contratti di commissione e di prestito. La Banca X. SA concludeva in nome proprio, ma per conto e a spese della Y. Ltd, contratti di opzione. Tra dicembre 2006 e gennaio 2007, la Banca X. SA ha richiesto alla Y. Ltd, mediante richieste di margine, un importo complessivo di Fr. 5'248'000.-.

La Y. Ltd ha quindi chiesto al Tribunale civile di Basilea Città la presentazione, la prova o l'edizione di vari documenti, indicatori e registrazioni, al fine di consentire il controllo delle richieste di margine. Il Tribunale d'appello ha obbligato parzialmente la Banca X. SA a consegnare tali documenti.

La Banca X. SA ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale contro questa sentenza.

Legge

Il Tribunale federale ha rilevato che il rapporto contrattuale tra le parti era caratterizzato da un elemento di mandato o di commissione da un lato e da un rapporto di prestito dall'altro. Poiché questi contratti erano in stretta connessione e dipendenti l'uno dall'altro, si trattava di un contratto misto.

Per la questione dell'obbligo di consegna e di rendiconto in relazione alle richieste di margine, gli elementi di diritto della commissione erano quindi predominanti. Il Tribunale federale ha pertanto affermato l'applicabilità dell'art. 400 CO, che disciplina l'obbligo di rendiconto del mandatario.

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