Art. 425 CO

Definizione

1 Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s’incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione.
2 Alla commissione si applicano le regole del mandato, in quanto non siavi derogato dalle disposizioni di questo titolo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contratto composto; obbligo di consegna e di rendiconto; documenti interni
    · 19/11/2012 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contratto avente per oggetto attività di consulenza, mediazione e gestione nel quadro dell'acquisto e della vendita di opzioni a termine quotate in borsa
    · 07/10/1997 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Contratto concernente l'investimento e la gestione di un patrimonio
    · 30/01/1989 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 59_II_245
    04/07/1933 · 2 citazioni
  5. 5
    Diritto della società anonima
    · 19/04/1988 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 73_I_154
    30/05/1947 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Liquidation eines Kontos/Depots
    · 05/02/2013 · 4 citazioni de
  • 27/04/2020 · 2 citazioni de
  • Mehrfache Veruntreuung
    · 03/12/2019 · 2 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.