Art. 425 CO
Definizione
1 Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s’incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione.
2 Alla commissione si applicano le regole del mandato, in quanto non siavi derogato dalle disposizioni di questo titolo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto composto; obbligo di consegna e di rendiconto; documenti interni4 citazioni
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2Contratto avente per oggetto attività di consulenza, mediazione e gestione nel quadro dell'acquisto e della vendita di opzioni a termine quotate in borsa4 citazioni
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3Contratto concernente l'investimento e la gestione di un patrimonio4 citazioni
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4DTF 59_II_2452 citazioni04/07/1933 · 2 citazioni
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5Diritto della società anonima1 citazioni
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6DTF 73_I_1541 citazioni30/05/1947 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Liquidation eines Kontos/Depots4 citazioni
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2 citazioni27/04/2020 · 2 citazioni de
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Mehrfache Veruntreuung2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.