Fatti

R. ha prodotto nel fallimento di una società un credito risultante da una sentenza contumaciale pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento. L'amministrazione del fallimento ha escluso questa produzione "come non dovuta e non giustificata", precisando tuttavia che "al più la massa potrebbe reclamare danni e interessi in considerazione del ruolo di amministratore dimissionario della società" che egli aveva ricoperto.

R. ha adito l'autorità cantonale di vigilanza con un reclamo volto all'ammissione integrale della sua produzione nello stato di ripartizione. Essendo stato respinto il suo reclamo, si è rivolto alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale.

Legge

Lo stato di ripartizione nel fallimento può essere contestato mediante reclamo (art. 17 LEF) o mediante azione di contestazione dello stato di ripartizione (art. 250 LEF).

La via del reclamo è aperta quando lo stato di ripartizione è impreciso, incomprensibile o affetto da vizi di forma, oppure quando talune prescrizioni procedurali con incidenza sul diritto sostanziale non sono state osservate.

L'azione, invece, verte sul merito; essa mira a determinare se e in quale…