Fatti
Il ricorrente K. ha presentato un ricorso contro una decisione della Cassa di disoccupazione del Cantone di Zurigo e della Commissione di ricorso per l'assicurazione contro la disoccupazione del Cantone di Zurigo. Egli sosteneva che la Commissione di ricorso non fosse un tribunale indipendente e imparziale ai sensi dell'art. 6 par. 1 CEDU e che il procedimento di prima istanza non fosse stato pubblico, il che costituirebbe anch'esso una violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU.
Il Tribunale federale ha respinto il reclamo relativo alla mancanza di indipendenza e imparzialità della Commissione di ricorso. La Commissione di ricorso è un tribunale istituito per legge, i cui membri sono eletti dal Consiglio di Stato, il che non mette in discussione la loro indipendenza giudiziaria.
Legge
Per quanto riguarda la pubblicità del procedimento, il Tribunale federale ha stabilito che le controversie in materia di prestazioni nell'assicurazione sociale rientrano nella nozione di "diritti e obblighi di carattere civile" ai sensi dell'art. 6 par. 1 CEDU. Pertanto, questa disposizione si applica al procedimento di ricorso cantonale e al procedimento dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
Tuttavia, il Tribunale federale ha negato il diritto del ricorrente a un'udienza pubblica. Ha spiegato che nell'ambito della giurisdizione in materia di assicurazione sociale, per lo svolgimento di un'udienza pubblica è necessaria una richiesta esplicita o implicita, a meno che importanti interessi pubblici non impongano un'udienza pubblica.
Nel caso di specie, le questioni da valutare sono in gran parte di natura molto tecnica,…