Art. 58 Cost.
Esercito
1 La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.
2 L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.
3 Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 68 cpv. 1 e art. 96 LAINF, art. 19 PA, art. 57 segg21 citazioni
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2L'art. 58 cpv. 1 CF garantisce al singolo il diritto di non essere giudicato che dal giudice competente e di esigere che il tribunale abbia una composizione corretta21 citazioni
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3Art. 58 cpv. 1 Cost.: Composizione del tribunale16 citazioni
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4La sua natura impone ch'essa sia decisa prima di continuare la procedura (consid. 1b)15 citazioni
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5Art. 4 e 58 CF. 1. L'art. 58 cpv. 1 CF garantisce anche al singolo il diritto alla composizione corretta del tribunale (e del tribunale arbitrale)14 citazioni
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69 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.