Art. 58 Cost.

Esercito

1 La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.
2 L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.
3 Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 68 cpv. 1 e art. 96 LAINF, art. 19 PA, art. 57 segg
    · 24/08/1994 · 21 citazioni Riassunto
  2. 2
    L'art. 58 cpv. 1 CF garantisce al singolo il diritto di non essere giudicato che dal giudice competente e di esigere che il tribunale abbia una composizione corretta
    · 27/10/1965 · 21 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 58 cpv. 1 Cost.: Composizione del tribunale
    · 15/04/1988 · 16 citazioni Riassunto
  4. 4
    La sua natura impone ch'essa sia decisa prima di continuare la procedura (consid. 1b)
    · 28/07/1998 · 15 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 4 e 58 CF. 1. L'art. 58 cpv. 1 CF garantisce anche al singolo il diritto alla composizione corretta del tribunale (e del tribunale arbitrale)
    · 26/10/1966 · 14 citazioni Riassunto
  6. 6

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.