Fatti

La società di miglioramento fondiario Frittenbach-Geissbühl fu costituita nel 1976 per dotare di strade le fattorie situate tra Ober- e Unterfrittenbach nella regione del Napf. Il bilancio complessivo dell'opera fu approvato il 20 novembre 1996 dall'assemblea generale della società. Contro l'approvazione, i soci X. e Y. presentarono un'opposizione il 18 dicembre 1996 alla commissione per il miglioramento fondiario del cantone di Berna (BVK). Essi chiesero il rifiuto del segretario straordinario della BVK, avvocato Z., poiché questi era anche dipendente della direzione dell'economia pubblica cantonale.

La BVK respinse la richiesta di rifiuto e decise che la stesura del verbale non sarebbe stata affidata a una persona esterna all'amministrazione cantonale. Il tribunale amministrativo del cantone di Berna non entrò nel merito del ricorso presentato contro tale decisione. X. e Y. si rivolsero al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico e lamentarono una violazione dell'art. 58 Cost., dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 68 cpv. 2 Cost./BE.

Legge

Il Tribunale federale esaminò innanzitutto se il ricorso di diritto pubblico contro la decisione della BVK fosse ammissibile. Giunse alla conclusione che i ricorrenti non avevano commesso una negligenza processuale, poiché non erano responsabili dell'errata indicazione dei mezzi di ricorso da parte delle autorità cantonali.

Il Tribunale stabilì che la BVK, secondo il diritto bernese, era costituita come organo giudiziario e doveva quindi soddisfare i requisiti dell'art. 58 Cost. La partecipazione di un funzionario cantonale come segretario e cancelliere della BVK violava l'art. 58 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU, poiché ciò poteva portare a conflitti di lealtà e a un'erosione della fiducia nell'indipendenza giudiziaria…