Fatti

Il caso riguarda un assicurato che ha presentato un ricorso amministrativo contro una decisione della Commissione cantonale di ricorso per le assicurazioni sociali di Obvaldo. L'assicurato ha contestato formalmente che la decisione impugnata non contenesse informazioni sulla composizione personale dell'istanza precedente.

Il Tribunale federale doveva chiarire se la mancata comunicazione dei membri della Commissione di ricorso che avevano preso la decisione costituisse una violazione del diritto federale. In particolare, si trattava del diritto di conoscere la composizione personale dell'autorità decisionale ai sensi dell'articolo 58 capoverso 1 della Costituzione federale.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che la garanzia del giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 58 capoverso 1 della Costituzione federale comprende il diritto di conoscere la composizione personale dell'autorità decisionale. Solo così la parte interessata può valutare se il suo diritto a una corretta composizione del tribunale e a un giudizio imparziale e indipendente sia stato rispettato.

Le contestazioni relative alla composizione di un tribunale o alla ricusazione di un giudice devono essere fatte il prima possibile. Chi constata tale difetto e non si oppone…