Fatti

Il matrimonio di A.A. (nato nel 1980) e B.A. (nato nel 1979) è stato sciolto con sentenza del 28 novembre 2014 del Tribunale distrettuale di Bülach. Il 9 settembre 2015, B.A. ha avviato un'azione per la modifica della sentenza di divorzio. Entrambe le parti hanno presentato appello, A.A. anche un appello incidentale, al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo. Quest'ultimo ha emesso la sua sentenza il 10 novembre 2017 e ha accordato a B.A. un indennizzo di parte di Fr. 10'000.-- (più IVA) per il procedimento di appello.

In base a una richiesta di B.A. del 16 febbraio 2018, il Tribunale superiore ha disposto il 19 febbraio 2018 che il suo rappresentante legale fosse indennizzato con Fr. 10'800.-- (incl. 8% IVA) dalla cassa del tribunale a causa dell'inesigibilità dell'indennizzo di parte e che il diritto all'indennizzo processuale non riscosso fosse trasferito in tale misura al Cantone di Zurigo.

Con ricorso del 23 marzo 2018, A.A. (ricorrente) si rivolge al Tribunale federale. Chiede l'annullamento della decisione del 19 febbraio 2018, in subordine l'annullamento del punto 2 del dispositivo, in ulteriore subordine il rinvio della causa all'istanza precedente per una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Il valore della causa ammonta a Fr. 10'800.-- e non raggiunge la soglia di valore della causa. La ricorrente non sostiene che si ponesse una questione giuridica di importanza fondamentale.

Per…