Fatti
Il signor A., nato nel 1981, soffre di distrofia muscolare progressiva dalla nascita. Riceve varie prestazioni dell'assicurazione invalidità, tra cui un'indennità per gravi menomazioni e una rendita d'invalidità parziale. A. lavora al 50% come progettista e vive con sua moglie e due figli.
Il 26 settembre 2011/10 gennaio 2012, A. ha richiesto all'ufficio AI del Cantone di Zurigo l'erogazione di contributi di assistenza. Dopo gli accertamenti, l'ufficio AI gli ha concesso, con effetto dal 1° gennaio 2012, contributi di assistenza di Fr. 3'857.40 al mese ovvero Fr. 42'431.30 all'anno.
Accogliendo parzialmente il ricorso di A., il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha stabilito che A. potesse richiedere un contributo di assistenza di Fr. 5'867.50 al mese ovvero Fr. 64'542.65 all'anno a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. Ha affermato che il fabbisogno di assistenza determinato mediante lo strumento di valutazione standardizzato FAKT2 rappresenta uno strumento adeguato per calcolare il contributo di assistenza. L'applicazione dell'art. 39g cpv. 2 lett. b OAI, in base al quale il contributo di assistenza annuo per gli assicurati che vivono nella stessa economia…