Fatti
K., nato nel 1934, era impiegato come docente presso la Scuola di Ingegneria X. e pertanto assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Berna Società Generale di Assicurazioni (oggi Allianz Suisse Società di Assicurazioni). Il 1° novembre 1995 si è pensionato anticipatamente. Il 9 novembre 1995 ha subito un colpo di frusta cervicale in un tamponamento. L'Allianz si è fatta carico del trattamento terapeutico, poiché l'infortunio si era verificato nel periodo di copertura successiva. Tuttavia, la compagnia di assicurazione ha respinto la richiesta di K. di erogazione di indennità giornaliere, in quanto non si era verificata alcuna perdita di guadagno in relazione all'infortunio del 9 novembre 1995.
Legge
Il Tribunale Federale delle Assicurazioni afferma che il diritto all'indennità giornaliera ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAINF presuppone una limitazione della capacità lavorativa causata dall'evento assicurato, con la conseguente perdita di guadagno. Poiché K. si era pensionato anticipatamente il 1° novembre 1995 e, a causa delle conseguenze del tamponamento del 9 novembre 1995, indiscutibilmente non aveva subito alcuna perdita di guadagno, il suo diritto alle indennità giornaliere deve essere negato.
Il testo dell'art. 16 cpv. 1 LAINF non si oppone a questo…