Fatti
Gli eredi di X.A. erano proprietari di un edificio commerciale a Zurigo. Per alienare l'immobile senza gravami ipotecari, i mutui esistenti sono stati estinti anticipatamente con un indennizzo di CHF 2'415'083.-. La Commissione per le imposte fondiarie della città di Zurigo non ha ammesso questa indennità di rimborso anticipato in deduzione per la determinazione del plusvalore immobiliare. Gli eredi di X.A. hanno quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che un indennizzo per il rimborso anticipato versato in caso di estinzione completa e definitiva del rapporto di debito ipotecario può essere dedotto dal ricavo imponibile soggetto all'imposta sul plusvalore immobiliare ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LIG e § 219 StG/ZH, se è inscindibilmente legato all'imminente alienazione dell'immobile e corrisponde a un esborso effettivo e di valorizzazione da parte del venditore.
Nel caso in questione, l'indennità di rimborso anticipato soddisfa questi requisiti. L'estinzione completa del mutuo ipotecario a tasso fisso è avvenuta indiscutibilmente in vista della prevista alienazione dell'immobile, quindi l'indennità è ad essa inscindibilmente legata. Inoltre,…