Fatti
Il presente caso riguarda la questione di come determinare il reddito assicurato per il percepimento dell'indennità di disoccupazione quando il coniuge collabora nell'azienda dell'altro. L'istanza precedente aveva fissato il reddito assicurato a 5.000 franchi, mentre l'autorità di vigilanza riteneva che l'importo minimo mensile di 500 franchi non fosse raggiunto nel periodo di riferimento e pertanto non vi fosse diritto all'indennità di disoccupazione.
In effetti, la ricorrente aveva collaborato nell'azienda di panetteria del marito dal 1° luglio 1998 al 31 agosto 1999, con un salario concordato di 2.500 franchi fino al 31 dicembre 1998 e di 5.000 franchi a partire dal 1° gennaio 1999. Tuttavia, durante l'intero periodo di impiego, sono stati effettivamente pagati solo 1.737,60 franchi di salario.
Legge
Il Tribunale federale stabilisce che, in linea di principio, si deve partire dai salari effettivamente percepiti per determinare il reddito assicurato. Solo in casi eccezionali, in cui un abuso attraverso l'accordo di salari fittizi può essere praticamente escluso, ci si può basare sull'accordo salariale tra datore di lavoro e dipendente.
Nel caso in questione, il Tribunale federale vede un rischio di abuso, poiché, a parte due pagamenti irrilevanti, non è stato effettivamente pagato alcun salario dall'inizio del…