Fatti
La società Christian Holzäpfel GmbH con sede a Basilea ha presentato una richiesta di esenzione dall'imposta sul reddito britannica, che non è stata inoltrata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. L'Amministrazione delle contribuzioni ha motivato questo rifiuto affermando che la società è partecipata in misura sostanziale da una persona non avente diritto ai benefici della convenzione (Christian Holzäpfel) e che la società non effettua una distribuzione degli utili adeguata ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. b della Decisione del Consiglio federale (DCF) del 14 dicembre 1962 sulle misure contro l'indebita fruizione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Contro la decisione dell'Amministrazione delle contribuzioni, la società Christian Holzäpfel GmbH ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'accertamento che essa non abbia fatto un uso abusivo della convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e il Regno Unito.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto se alla ricorrente dovesse essere concesso il diritto di replica. È giunto alla conclusione che ciò non fosse il caso, in quanto le circostanze di fatto e di diritto fossero sufficientemente chiarite dal ricorso e dalla presa di posizione.
Inoltre, il Tribunale ha constatato che il ricorso di diritto amministrativo contro la decisione dell'Amministrazione delle contribuzioni fosse ammissibile. Il Consiglio federale aveva fatto uso della sua facoltà di sottoporre le decisioni dell'Amministrazione delle contribuzioni in materia di imposte dell'altro Stato contraente alla giurisdizione…