Fatti
Il presente caso riguarda un'azione di nullità di un brevetto, in cui è stato invocato il motivo di nullità dell'estensione non ammissibile dell'oggetto del brevetto ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 n. 3bis LBI. Il Tribunale di commercio è giunto alla conclusione che il brevetto nella versione concessa sia stato esteso in modo non ammissibile attraverso l'omissione di determinati elementi. La convenuta ha quindi sostenuto che una tale estensione non ammissibile dovesse necessariamente comportare la nullità totale del brevetto e che una mera limitazione del brevetto da parte del giudice a causa della nullità parziale ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LBI fosse esclusa.
Tuttavia, il Tribunale federale ha respinto questo argomento della convenuta. Ha chiarito che, secondo il sistema legislativo e il testo dell'art. 27 LBI, tutti i motivi di nullità di cui all'art. 26 cpv. 1 LBI, quindi anche il motivo di nullità dell'estensione non ammissibile dell'oggetto del brevetto, possono comportare la nullità parziale del brevetto. Il giudice ha quindi la possibilità di limitare il brevetto in presenza di un tale motivo di nullità.
Il Tribunale federale ha inoltre affermato che questa interpretazione è in linea anche con la situazione giuridica in altri ordinamenti brevettuali armonizzati come la Germania e la Francia, dove tutti i motivi di nullità, inclusa l'estensione non ammissibile dell'oggetto del brevetto, possono essere eliminati con il provvedimento della limitazione del brevetto.
Legge
Il Tribunale federale è quindi giunto alla conclusione che il Tribunale di commercio abbia applicato correttamente le disposizioni dell'art. 26 cpv. 1 n. 3bis e dell'art. 27 cpv. 1 LBI. Non si ravvisa alcuna violazione del diritto federale a tale riguardo.
Per quanto riguarda…