Art. 56 LBI
1 È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l’ultimo dei seguenti elementi:
- a. una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto;
- b. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l’identità del richiedente;
- c. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descrizione.
2 Per gli invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati consegnati alla Posta svizzera a destinazione dell’IPI.
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al cpv. 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione in nullità di un brevetto; motivo di nullità fondato sull'estensione inammissibile dell'oggetto del brevetto (art. 26 cpv. 1 n. 3bis e 27 cpv. 1 LBI)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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