Art. 56 LBI

1 È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l’ultimo dei seguenti elementi:
  1. a. una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto;
  2. b. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l’identità del richiedente;
  3. c. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descrizione.
2 Per gli invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati consegnati alla Posta svizzera a destinazione dell’IPI.
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al cpv. 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione in nullità di un brevetto; motivo di nullità fondato sull'estensione inammissibile dell'oggetto del brevetto (art. 26 cpv. 1 n. 3bis e 27 cpv. 1 LBI)
    · 22/05/1995 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.