Fatti

La società Hotel E. AG gestisce un hotel/ristorante con sala e terrazza in una posizione centrale a X. Nel febbraio 1996 ha aperto nel seminterrato dell'edificio il "Bar R.", un esercizio bar con orario di apertura prolungato il venerdì e il sabato fino alle 02:00. La vicina F. ha quindi presentato una denuncia per immissioni contro la società Hotel E. AG.

Il Tribunale Cantonale di Obvaldo ha obbligato la società Hotel E. AG a tenere completamente chiuse le finestre del ristorante e del bar tra le 22:00 e le 06:00 e a non fare o far fare più musica all'aperto dopo le 22:00. Inoltre, l'utilizzo del trampolino sul terreno doveva essere limitato nel tempo.

Il Tribunale Superiore del Cantone di Obvaldo ha parzialmente annullato la sentenza del Tribunale Cantonale e ha inoltre obbligato la società Hotel E. AG a chiudere l'attività di ristorante e bar la domenica-giovedì al più tardi a mezzanotte e il venerdì e sabato al più tardi alle 02:00. Inoltre, doveva mantenere un servizio di parcheggio nelle serate di venerdì e sabato dopo la mezzanotte e non fare o far fare musica all'aperto in alcun momento.

Legge

Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso della società Hotel E. AG. Ha affermato che il Tribunale Superiore aveva giustamente stabilito che le regolari immissioni sonore derivanti dall'attività della società Hotel E. AG dopo la mezzanotte, in particolare a causa di ospiti irrispettosi all'arrivo e alla partenza dei locali e della musica sulla terrazza, superano la soglia di disturbo e sono quindi estremamente fastidiose per le persone normalmente sensibili.

Sebbene la ricorrente, in quanto vicina di un'attività di ristorazione moderatamente…