Fatti
La Scuola Internazionale A., un'associazione senza scopo di lucro che gestisce una scuola privata a Ginevra, ha chiesto un'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 56 lett. g della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). L'Amministrazione fiscale cantonale ha respinto questa richiesta, ritenendo che la scuola esercitasse un'attività prevalentemente lucrativa. La scuola ha quindi fatto ricorso contro questa decisione.
Il Tribunale amministrativo di primo grado ha parzialmente accolto il ricorso e accordato un'esenzione parziale del 50%. Tuttavia, la Corte di giustizia di Ginevra ha successivamente respinto il ricorso, ritenendo che la scuola esercitasse un'attività lucrativa che non era sussidiaria alla sua attività di interesse pubblico.
La scuola ha quindi adito il Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico, chiedendo un'esenzione fiscale completa.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la scuola non soddisfacesse le condizioni per beneficiare di un'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 56 lett. g LIFD, che prevede l'esenzione delle persone giuridiche che perseguono scopi di servizio pubblico o di pura utilità pubblica.
Infatti, sebbene la scuola avesse un'organizzazione e una gestione simili a quelle di una scuola pubblica, diversi elementi andavano contro il riconoscimento di uno scopo di servizio pubblico:
- La scuola non offriva una formazione scolastica completa, fermandosi al livello primario senza includere il ciclo di orientamento.
- Il suo piano di insegnamento era solo parzialmente riconosciuto dal Dipartimento dell'istruzione pubblica.
- La scuola non disponeva di un particolare…