Art. 56 LIFD

Sono esenti dall’imposta:
  1. a. la Confederazione e i suoi stabilimenti;
  2. b. i Cantoni e i loro stabilimenti;
  3. c. i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali cantonali nonché i loro stabilimenti;
  4. d. le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un’indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un’impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall’attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall’esenzione dall’imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria;
  5. e. le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;
  6. f. le casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d’assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d’assicurazione concessionarie;
  7. g. le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;
  8. h. le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l’utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini;
  9. i. gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all’uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 cpv. 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;
  10. j. gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall’imposta conformemente alla lett. e o casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall’imposta conformemente alla lett. f.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esenzione fiscale di una persona giuridica in ragione dello scopo pubblico perseguito; caso di un'azienda elettrica comunale trasformata in una società anonima di diritto privato (art. 56 lett. c e g LIFD; art. 23 cpv.…
    · 22/11/2004 · 41 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esenzione fiscale di una scuola privata
    · 22/07/2020 · 28 citazioni Riassunto
  3. 3
    Imposta diretta; esenzione fiscale; persona giuridica; scopo d'interesse generale o di utilità pubblica; scopo economico; fondazione; holding
    · 10/05/2021 · 18 citazioni Riassunto
  4. 4
    Imposta federale diretta; banca cantonale, esenzione fiscale
    · 30/04/2001 · 10 citazioni Riassunto
  5. 5
    Esenzione delle Ferrovie federali svizzere SA (FFS SA) dalle imposte cantonali
    · 23/12/2003 · 7 citazioni Riassunto
  6. 6
    Interpretazione della legge; esenzione fiscale dei Patriziati
    · 19/01/1999 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.