Art. 56 LIFD
Sono esenti dall’imposta:
- a. la Confederazione e i suoi stabilimenti;
- b. i Cantoni e i loro stabilimenti;
- c. i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali cantonali nonché i loro stabilimenti;
- d. le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un’indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un’impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall’attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall’esenzione dall’imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria;
- e. le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;
- f. le casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d’assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d’assicurazione concessionarie;
- g. le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;
- h. le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l’utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini;
- i. gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all’uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 cpv. 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;
- j. gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall’imposta conformemente alla lett. e o casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall’imposta conformemente alla lett. f.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esenzione fiscale di una persona giuridica in ragione dello scopo pubblico perseguito; caso di un'azienda elettrica comunale trasformata in una società anonima di diritto privato (art. 56 lett. c e g LIFD; art. 23 cpv.…41 citazioni
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2Esenzione fiscale di una scuola privata28 citazioni
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3Imposta diretta; esenzione fiscale; persona giuridica; scopo d'interesse generale o di utilità pubblica; scopo economico; fondazione; holding18 citazioni
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4Imposta federale diretta; banca cantonale, esenzione fiscale10 citazioni
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5Esenzione delle Ferrovie federali svizzere SA (FFS SA) dalle imposte cantonali7 citazioni
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6Interpretazione della legge; esenzione fiscale dei Patriziati4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Aufhebung der Steuerbefreiung28 citazioni
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Steuerbefreiung Kantons- und Gemeindesteuern 200926 citazioni
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Steuerbefreiung25 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.