Fatti

L'associazione [A.] con sede a [B.] TG è stata esentata dalle imposte cantonali e federali dirette dal Dipartimento delle finanze e degli affari sociali del Cantone di Turgovia il 15 aprile 2014. Con decisione del 4 marzo 2016, il Dipartimento ha revocato tale esenzione all'associazione. Contro tale decisione, l'associazione ha presentato senza successo ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia. L'associazione ha quindi presentato reclamo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la revoca dell'esenzione fiscale, sebbene con una motivazione diversa rispetto all'istanza precedente. Il fattore determinante è stato il mancato soddisfacimento dei requisiti per l'esenzione fiscale in base all'attività di pubblica utilità: - Mancava un sufficiente interesse pubblico generale, poiché i contributi dell'associazione affluivano quasi esclusivamente a istituzioni ebraico-israeliane in Paesi economicamente molto sviluppati, favorendo quindi un cerchio di beneficiari troppo ristretto. - Non è stato possibile dimostrare in modo sufficiente che i mezzi fossero effettivamente utilizzati per scopi di pubblica utilità. Al contrario, vi erano numerosi indizi che si…