Art. 23 LAID

Esenzione

1 Sono esenti dall’imposta unicamente:
  1. a. la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
  2. b. il Cantone e i suoi stabilimenti, giusta il diritto cantonale;
  3. c. i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali del Cantone e i loro stabilimenti, giusta il diritto cantonale;
  4. d. le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;
  5. e. le casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d’assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d’assicurazione concessionarie;
  6. f. le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;
  7. g. le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini;
  8. h. gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all’uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 cpv. 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;
  9. i. gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall’imposta conformemente alla lett. d o casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall’imposta conformemente alla lett. e;
  10. j. le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un’indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un’impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall’attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall’esenzione dall’imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria.
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3 I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l’anno di fondazione dell’impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell’attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione.
4 Le persone giuridiche menzionate nel cpv. 1 lettere d–g ed i sottostanno nondimeno in tutti i casi all’imposta sui guadagni immobiliari. Le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4), agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b) e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c) si applicano per analogia.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esenzione fiscale di una persona giuridica in ragione dello scopo pubblico perseguito; caso di un'azienda elettrica comunale trasformata in una società anonima di diritto privato (art. 56 lett. c e g LIFD; art. 23 cpv.…
    · 22/11/2004 · 28 citazioni Riassunto
  2. 2
    Imposta diretta; esenzione fiscale; persona giuridica; scopo d'interesse generale o di utilità pubblica; scopo economico; fondazione; holding
    · 10/05/2021 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    Regolamentazione di diritto cantonale, complementare alla legge sull'armonizzazione fiscale, relativa alla durata determinante del possesso in materia di imposta sugli utili immobiliari
    · 06/03/2008 · 6 citazioni Riassunto
  4. 4
    Esenzione delle Ferrovie federali svizzere SA (FFS SA) dalle imposte cantonali
    · 23/12/2003 · 6 citazioni Riassunto
  5. 5
    Armonizzazione dei rimedi di diritto in materia di esenzione fiscale
    · 06/11/2001 · 6 citazioni Riassunto
  6. 6
    Costituzionalità delle tariffe fiscali degressive del Cantone di Obvaldo; questioni di ammissibilità; conseguenze dell'incostituzionalità accertata
    · 01/06/2007 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.