Fatti
La controversia riguarda tre accertamenti dell'imposta sul plusvalore immobiliare ai sensi degli artt. 104 e seguenti della legge fiscale del Cantone di Svitto del 9 febbraio 2000 (StG/SZ) per le vendite di terreni della parte opponente o del suo predecessore legale negli anni 2003 e 2004. È controversa la durata di possesso computabile per la determinazione dell'imposta sul plusvalore immobiliare.
Il Tribunale amministrativo, interpretando le disposizioni transitorie della legge fiscale, in particolare l'art. 247 StG/SZ, è giunto alla conclusione che la fusione del 25 gennaio 2000 non è rilevante per il calcolo della durata di possesso, per cui bisogna fare riferimento al 23 gennaio 1961. L'Amministrazione fiscale cantonale ricorrente ritiene invece che la durata di possesso abbia avuto inizio il 25 gennaio 2000.
Legge
L'Amministrazione fiscale cantonale è legittimata a ricorrere al Tribunale federale, poiché si tratta di una questione di diritto pubblico rientrante nell'ambito di applicazione del diritto di ricorso di cui all'art. 73 cpv. 2 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).
L'Amministrazione fiscale può anche far valere una violazione del diritto costituzionale federale, in particolare del divieto di…