Fatti
Con decisione del 16 ottobre 1991, il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ha esonerato l'associazione X. (di seguito: l'Associazione) dalle imposte cantonali sul reddito e sul patrimonio per un periodo di cinque anni, in quanto la sua attività poteva essere qualificata come di pubblica utilità. Questa esenzione è stata prorogata per altri cinque anni con decisione dell'11 maggio 1995. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha rifiutato di prorogare l'esenzione dell'Associazione con decisione del 10 gennaio 2001, ritenendo che la sua attività non fosse né di pubblica utilità né di servizio pubblico. L'Associazione ha contestato questa decisione, ma il Consiglio di Stato ha infine revocato l'esenzione fiscale con effetto immediato il 21 febbraio 2001, in quanto il perseguimento di uno scopo di culto doveva escludere qualsiasi deriva settaria.Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo dell'Associazione e annullato la decisione del Consiglio di Stato. Ha ritenuto che le esenzioni previste dall'art. 23 cpv. 1 LIFD siano esaustive e imperative, e che i Cantoni non possano istituire una procedura in contrasto con le loro caratteristiche. In particolare, il fatto che la persona giuridica interessata abbia diritto all'esenzione, se ne soddisfa le condizioni, conferisce alla decisione che le riconosce o le nega tale diritto un carattere essenzialmente giuridico - e non politico - che deve poter essere oggetto di controllo giudiziario.
Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che l'art. 9 cpv. 3 della legge ginevrina sull'imposizione delle persone giuridiche, che…