Fatti

La Banca Cantonale Vodese (BCV) è una società anonima di diritto pubblico ai sensi dell'art. 763 cpv. 2 CO. Fino al 31 dicembre 1995, il Cantone di Vaud deteneva il 52,3% del suo capitale azionario. Per il periodo fiscale 1995, l'Amministrazione cantonale delle imposte del Cantone di Vaud l'ha assoggettata all'imposta federale diretta sull'intero suo utile (84'524'300 fr.) e sul suo capitale imponibile (1'722'412'000 fr.). La BCV ha contestato questa imposizione davanti al Tribunale amministrativo del Cantone di Vaud, che ha respinto il suo ricorso.

Legge

Secondo il Tribunale federale, la tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta sono effettuate dai Cantoni, sotto la vigilanza del Dipartimento federale delle finanze. Il Consiglio federale non ha alcuna competenza per decidere se una persona giuridica possa beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'art. 56 LIFD. La BCV non può essere esonerata né in virtù dell'art. 56 lett. b LIFD, in quanto non è un ente di diritto pubblico cantonale, né in virtù dell'art. 56 lett. g LIFD, in quanto le sue attività sono principalmente orientate alla ricerca del profitto, anche se…