Fatti

Il presente caso riguarda la valutazione dell'invalidità di un'assicurata che aveva ridotto volontariamente il suo impiego come infermiera al 80%, per avere più tempo libero per i suoi hobby, in particolare lo sport. L'assicurata viveva da sola in quel periodo e in seguito condivideva i lavori domestici con il suo allora compagno. L'ufficio AI riteneva che l'assicurata fosse attiva in un ambito di compiti ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI e che pertanto dovesse essere applicato il metodo di valutazione misto. Invece, l'assicurata e il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna erano dell'opinione che l'invalidità dovesse essere valutata esclusivamente secondo i principi applicabili alle persone attive professionalmente.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che la riduzione del grado di occupazione ragionevole senza utilizzare il tempo libero per attività ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI non è rilevante per la scelta del metodo di valutazione. Ciò che conta è solo se l'assicurata svolgeva o avrebbe svolto un'attività in un ambito di compiti ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI oltre all'attività lavorativa. Poiché l'assicurata aveva ridotto il suo orario di lavoro solo per avere più tempo libero per i suoi hobby e non per svolgere attività domestiche, l'invalidità deve essere valutata secondo i principi applicabili alle persone attive professionalmente.

Di conseguenza, il reddito senza invalidità deve essere determinato in base all'attività lavorativa parziale esercitata senza pregiudizio per la salute. Il reddito con invalidità è determinato da ciò…